2.1 Accordo Stato-Regioni 7 maggio 2015
L'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015 costituisce il riferimento operativo nazionale per la prevenzione e il controllo della legionellosi. Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 128 del 5 giugno 2015. Si applica a strutture turistico-recettive, sanitarie, residenziali per anziani, stabilimenti termali, palestre, piscine.
2.2 D.Lgs 81/08 Titolo X
Legionella è classificata come agente biologico del gruppo 2. Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio biologico secondo gli artt. 271-272 e a documentarlo nel DVR Legionella, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.
2.3 Linee guida ISS
Le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità (aggiornamenti 2015, 2024) definiscono le soglie operative in UFC/L:
- < 1.000 UFC/L: situazione di controllo, mantenere la sorveglianza;
- 1.000-10.000 UFC/L: revisione del piano di autocontrollo, intensificazione monitoraggio;
- > 10.000 UFC/L: intervento di bonifica immediato (shock termico o disinfezione chimica).
In setting sanitario (RSA, ospedali) e con utenza fragile la soglia di intervento scende a 1.000 UFC/L per L. pneumophila sg1.
2.4 Altri riferimenti
- DM 11/09/2013 — piscine: obbligo di monitoraggio Legionella nelle vasche idromassaggio.
- D.Lgs 18/2023 — recepimento Direttiva UE 2020/2184 acque potabili.
- Linee guida regionali: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna hanno protocolli specifici (talvolta più stringenti).