In questo articolo
- 01Cos'è e a chi si applica
- 02Struttura del documento: parti e allegati
- 03Definizioni chiave
- 04Soggetti obbligati e responsabilità
- 05Valutazione del rischio: Allegato 1
- 06Soglie di intervento UFC/L: Allegato 3
- 07Modalità di campionamento: Allegato 4
- 08Bonifica e verifica post-intervento
- 09Notifica casi e indagine epidemiologica (Allegato 7)
- 10Sanzioni e responsabilità
- 11Aggiornamenti regionali post-2015
- 12Come integrare l'Accordo SR 2015 con altre normative
- 13FAQ — Accordo Stato-Regioni 2015
- 14L'Accordo Stato-Regioni 2015 ha forza di legge?
- 15Dove posso scaricare il testo ufficiale dell'Accordo?
- 16Quali sono le soglie UFC/L per un hotel?
- 17Quante volte all'anno devo fare l'analisi legionella in un hotel?
- 18Il laboratorio deve essere accreditato ACCREDIA?
- 19Cosa succede se sforo la soglia di 10.000 UFC/L?
- 20Per i condomini è obbligatorio il DVR Legionella?
- 21L'Accordo SR 2015 si applica anche agli studi odontoiatrici?
- 22Pronto a verificare la conformità della tua struttura?
L'Accordo Stato-Regioni 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 79/CSR, pubblicato in GU Serie Generale n. 128 del 5 giugno 2015) è la norma di riferimento italiana per la prevenzione e il controllo della legionellosi. Sostituisce le Linee guida nazionali del 2000 e i documenti integrativi del 2005 e si applica a strutture turistico-ricettive, sanitarie, termali, sportive, condominiali e industriali con impianti che possano generare aerosol. Stabilisce soglie di intervento in UFC/L, la metodologia di valutazione del rischio, le modalità di campionamento e gli interventi di bonifica.
TL;DR — Risposta in 70 parole
L'Accordo SR 7/5/2015 (Rep. 79/CSR) è la "linea guida nazionale legionellosi": fissa soglie UFC/L (≥ 1.000 strutture sanitarie; ≥ 10.000 strutture ricettive), obbliga al DVR Legionella (Allegato 1), prescrive metodo coltura UNI EN ISO 11731:2017 (Allegato 4) e bonifica termica o chimica. Si integra con D.Lgs 81/08 (rischio biologico) e D.Lgs 18/2023 (acque destinate al consumo umano).
Cos'è e a chi si applica #
L'Accordo è un atto della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato il 7 maggio 2015 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281. Non è una legge ordinaria ma costituisce il quadro tecnico-amministrativo cui le Regioni e gli operatori devono uniformarsi, recepito poi con DGR regionali (es. Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana hanno emanato linee guida integrative).
Soggetti destinatari:
- Strutture turistico-ricettive: hotel, B&B, residence, agriturismi, villaggi turistici, navi da crociera, campeggi
- Strutture sanitarie e socio-assistenziali: ospedali, cliniche, RSA, case di cura, case di riposo, hospice
- Strutture termali e di benessere: terme, SPA, centri benessere
- Impianti sportivi e ricreativi: piscine, palestre, centri natatori
- Edifici condominiali con impianti centralizzati ACS
- Edifici con torri evaporative e condensatori adiabatici (industrie, ospedali, terziario)
- Studi odontoiatrici (riuniti odontoiatrici e impianti aerosolizzanti)
- Carceri, caserme, navi
Il principio applicativo è chiaro: ogni gestore di edificio in cui l'acqua può generare aerosol respirabile e venire inalata da persone diventa soggetto obbligato, indipendentemente dalla destinazione d'uso commerciale.
Per inquadrare la portata sanitaria: ISS RIESST ha contato 3.111 casi notificati di legionellosi nel 2023 (incidenza 5,3 × 100.000) [fonte: ISS, Rapporto Legionellosi 2024], con letalità media 10-15% [fonte: ECDC, Annual Epidemiological Report 2023]. L'Italia è tra i primi tre paesi UE per numero assoluto di notifiche, dietro Francia e Germania [fonte: ECDC EULDSNet 2023].
Struttura del documento: parti e allegati #
L'Accordo si articola in una parte generale (definizioni, soggetti, obblighi) e otto allegati tecnici che dettagliano i protocolli operativi. Conoscere l'indice è il primo passo per applicarlo correttamente.
| Allegato | Titolo | Contenuto chiave |
|---|---|---|
| Allegato 1 | Valutazione del rischio | Metodologia DVR Legionella, criteri analitici |
| Allegato 2 | Documentazione e registri | Registri temperature, manutenzioni, interventi |
| Allegato 3 | Soglie di intervento e azioni | Soglie UFC/L per categoria struttura |
| Allegato 4 | Modalità di campionamento | Punti, volumi, conservazione, trasporto |
| Allegato 5 | Metodi di disinfezione | Termica, iperclorazione, biossido, perossido, UV |
| Allegato 6 | Indicazioni per progettazione | Materiali, T mandata/ritorno, ricircolo |
| Allegato 7 | Indagini cliniche ed epidemiologiche | Notifica casi, indagine ambientale, contact tracing |
| Allegato 8 | Definizioni e glossario | Terminologia tecnica armonizzata |
Gli allegati non sono opzionali: l'organo di vigilanza (ASL/ATS, NAS, ispettorato del lavoro) verifica la conformità rispetto a ciascuno di essi.
Definizioni chiave #
L'Allegato 8 introduce definizioni operative essenziali per la corretta applicazione. Le principali:
- Legionella spp.: genere batterico di cui L. pneumophila è la specie più virulenta (responsabile di ~90% dei casi clinici), con 16 sierogruppi noti (SG1 il più diffuso)
- Legionellosi: malattia infettiva causata dall'inalazione di aerosol contaminato; due forme cliniche — Malattia dei Legionari (polmonite) e Febbre di Pontiac (sindrome simil-influenzale)
- Aerosol: insieme di gocce d'acqua di diametro < 5 µm, inalabili e in grado di raggiungere gli alveoli polmonari
- Punto distale: terminale d'uso più lontano dall'accumulo ACS (doccia ultima camera, rubinetto fondo corsia)
- Ramo morto: tratto di tubazione di lunghezza > 2 diametri senza flusso (a fondo cieco)
- Soglia di intervento: concentrazione UFC/L oltre la quale è richiesta un'azione correttiva
- UFC/L: Unità Formanti Colonia per litro, unità di misura della contaminazione
Soggetti obbligati e responsabilità #
L'Accordo identifica una catena di responsabilità che parte dal datore di lavoro/proprietario e si articola tra figure tecniche e sanitarie.
| Soggetto | Responsabilità principali |
|---|---|
| Datore di lavoro / Gestore | Redazione DVR, attuazione misure, conservazione documenti |
| Proprietario edificio | Manutenzione impianti centralizzati di sua competenza |
| Amministratore condominiale | Relazione tecnica annuale sulle parti comuni |
| Direzione sanitaria (RSA/ospedali) | Sorveglianza nosocomiale, protocolli interni |
| RSPP | Coordinamento DVR, formazione, audit interni |
| Medico competente | Sorveglianza sanitaria lavoratori esposti |
| Responsabile tecnico impianto | Registro temperature, manutenzioni, bonifiche |
| Laboratorio analisi | Conformità UNI EN ISO 11731:2017, accreditamento ACCREDIA |
| ASL/ATS | Vigilanza, notifica casi, indagine epidemiologica |
Per i dettagli sulla figura del datore di lavoro e degli obblighi ex D.Lgs 81/08, vedi la nostra guida DVR Legionella: come redigerlo.
Valutazione del rischio: Allegato 1 #
L'Allegato 1 prescrive che ogni soggetto obbligato rediga una valutazione del rischio specifica che identifichi:
- Fonti di rischio (impianti ACS, AFS, torri evaporative, idromassaggi, umidificatori, fontane decorative)
- Fattori favorevoli alla proliferazione (T 25-45 °C, stagnazione, biofilm, materiali, residui di trattamento)
- Modalità di esposizione (aerosol, frequenza d'uso, vulnerabilità degli esposti)
- Probabilità e gravità del danno (matrice P×D)
- Misure di prevenzione già attuate e necessarie
- Piano di monitoraggio (frequenza, punti, metodo)
La valutazione produce il DVR Legionella, da integrare al DVR generale ex art. 28 D.Lgs 81/08 [fonte: D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81]. Per le strutture sanitarie la valutazione coinvolge la Direzione Sanitaria; per i condomini si redige una relazione tecnica equivalente.
Soglie di intervento UFC/L: Allegato 3 #
Le soglie di intervento sono il cuore operativo dell'Accordo. Definiscono il livello di contaminazione oltre il quale è obbligatorio intervenire, calibrate sulla vulnerabilità degli esposti.
| Tipo struttura | Soglia ≥ | Azione richiesta |
|---|---|---|
| Strutture sanitarie (ACS uso pazienti) | 100 UFC/L | Verifica e intervento se persistente |
| Strutture sanitarie | 1.000 UFC/L | Bonifica + ricampionamento |
| Strutture sanitarie | 10.000 UFC/L | Bonifica immediata + sospensione punti |
| Strutture ricettive e altre | 1.000 UFC/L | Revisione piano di controllo |
| Strutture ricettive e altre | 10.000 UFC/L | Bonifica immediata |
| Torri evaporative | 1.000 UFC/L | Trattamento aggiuntivo |
| Torri evaporative | 10.000 UFC/L | Pulizia e disinfezione + sospensione |
L'Accordo recepisce la logica della doppia soglia già introdotta dalle Linee Guida ECDC: le strutture sanitarie hanno limiti 10× più stringenti rispetto al ricettivo, in ragione della letalità della legionellosi nosocomiale (~25% vs ~9% nella comunitaria) [fonte: ECDC ALDS 2023]. Per un'analisi dettagliata delle soglie vedi Soglie UFC/L legionella — cosa significano.
Modalità di campionamento: Allegato 4 #
L'Allegato 4 codifica il protocollo di prelievo, ispirato a UNI EN ISO 11731:2017 (metodo di analisi) e ISO 19458:2006 (campionamento per analisi microbiologica). I punti essenziali:
- Numero minimo punti: dipende dalla complessità impiantistica; almeno 6 per una struttura ricettiva media, 15-25 per RSA, 4-8 per condominio centralizzato
- Volume minimo campione: 1 litro in contenitore sterile (UNI EN ISO 11731:2017)
- Modalità prelievo: con e senza flussaggio (dipende dall'obiettivo — caratterizzazione rete vs esposizione terminale)
- Temperatura prelievo: misurazione e registrazione contestuale
- Residuo disinfettante: misura del cloro libero residuo (target 0,2-0,5 mg/L in rete ACS)
- Conservazione e trasporto: 4±2 °C, entro 24 ore dal prelievo al laboratorio (ISO 19458:2006)
- Catena di custodia: documentazione di ogni passaggio con firme
Punti tipici da campionare:
| Punto | Razionale |
|---|---|
| Mandata ACS post accumulo | Caratterizzazione "fonte" |
| Ritorno ricircolo | Indica T effettiva al ritorno |
| Punti distali (più lontani da centrale) | Rappresentano l'esposizione reale |
| Punti a basso uso (camere fuori stagione) | Rivelano stagnazioni |
| Soffioni doccia (acqua + tampone) | Punti ad alto aerosol |
| Torri evaporative (vasca + ricircolo) | Sorgente cluster comunitari |
Bonifica e verifica post-intervento #
L'Allegato 5 individua le metodologie di disinfezione ammesse e le procedure di verifica. Il principio è "scelta proporzionale al rischio e all'impianto":
Bonifica termica (shock termico):
- 60 °C per 5 minuti in tutti i punti distali
- 70 °C per ≥ 30 minuti per cariche elevate
- Limiti: impianti con materiali sensibili (PVC, gomma non DM 174/2004)
Bonifica chimica (iperclorazione shock):
- 20-50 mg/L cloro libero per 1-2 ore
- Verifica residuo trialometani (limite D.Lgs 18/2023: 100 µg/L)
- Alternative: biossido di cloro, perossido di idrogeno + Ag, UV
Verifica post-bonifica:
- Ricampionamento a 48-72 ore + 30 giorni
- Stesso laboratorio e stesso metodo del pre-bonifica per confronto
- Conferma negatività (< soglia di intervento) per la riattivazione completa
L'efficacia delle bonifiche è documentata in letteratura: lo shock termico riduce di 3-5 log in 24 ore se eseguito correttamente [fonte: ISS, Rapporto ISTISAN 13/4]; l'iperclorazione shock è efficace in 6 ore ma può rigenerare biofilm se non seguita da manutenzione continua.
Notifica casi e indagine epidemiologica (Allegato 7) #
In caso di diagnosi clinica confermata di legionellosi riconducibile a un caso di esposizione in struttura, l'Accordo prescrive una procedura specifica:
- Notifica obbligatoria all'ASL entro 48 ore dalla diagnosi da parte del medico (DM 15/12/1990)
- Indagine epidemiologica sui 10 giorni precedenti l'esordio sintomatologico
- Campionamento ambientale d'urgenza sui possibili siti di esposizione
- Tipizzazione molecolare del ceppo clinico (se isolato) e dei ceppi ambientali per matching
- Sospensione preventiva dei punti critici e bonifica
- Comunicazione alle parti interessate (ospiti, residenti, autorità sanitaria)
Per le strutture turistico-ricettive, un caso confermato attiva la rete europea ELDSNet (European Legionnaires' Disease Surveillance Network, gestita da ECDC), con segnalazione internazionale e potenziale impatto reputazionale e contrattuale. L'ECDC nel 2023 ha registrato 1.300+ casi Travel-Associated Legionnaires' Disease (TALD) in UE/EEA [fonte: ECDC ALDS 2023].
Sanzioni e responsabilità #
L'Accordo di per sé non prevede sanzioni autonome: queste derivano dalle norme richiamate, in particolare D.Lgs 81/2008. Quadro 2026:
| Violazione | Sanzione | Fonte |
|---|---|---|
| Omessa redazione DVR Legionella | Arresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 € | D.Lgs 81/08 art. 55 c.1 lett. a |
| DVR carente | Ammenda 2.000-4.000 € | D.Lgs 81/08 art. 55 c.3 |
| Omessa notifica caso clinico | Sanzione amministrativa 500-3.000 € | DM 15/12/1990 + L. 689/81 |
| Violazione obblighi titolare struttura ricettiva | Sospensione attività + sanzioni regionali | Norme regionali |
| Lesioni colpose per omessa prevenzione | Reclusione 3 mesi - 1 anno (art. 590 cp) | Codice Penale |
| Omicidio colposo | Reclusione 6 mesi - 5 anni (art. 589 cp) | Codice Penale |
La Cassazione Penale sez. IV ha più volte (sent. n. 35817/2019 e successive) confermato la responsabilità del datore di lavoro per esposizione a rischio biologico ambientale anche in assenza di evento sentinella, quando il DVR risulti omesso o carente.
Aggiornamenti regionali post-2015 #
Le Regioni hanno recepito l'Accordo con DGR che in alcuni casi introducono integrazioni operative. Le più rilevanti:
| Regione | Riferimento | Note principali |
|---|---|---|
| Lombardia | DGR XI/3556/2020 | Soglie integrative, sorveglianza ATS |
| Emilia-Romagna | DGR 469/2019 | Linee guida regionali integrative |
| Toscana | DGR 1252/2019 | Protocollo per strutture sanitarie |
| Veneto | DGR 2649/2015 | Integrazione recepimento |
| Lazio | Determinazione regionale | Recepimento + indicazioni operative |
Per applicare correttamente l'Accordo è obbligatorio verificare le integrazioni regionali del territorio in cui opera la struttura.
Come integrare l'Accordo SR 2015 con altre normative #
L'Accordo SR 2015 non vive isolato: si integra in un mosaico normativo che il responsabile deve padroneggiare. Le principali interazioni:
| Norma | Ruolo nell'integrazione |
|---|---|
| D.Lgs 81/08 art. 271 | Quadro generale rischio biologico per i lavoratori |
| UNI EN ISO 11731:2017 | Metodo analitico di riferimento (Allegato 4) |
| ISO 19458:2006 | Campionamento per analisi microbiologica |
| ISO/IEC 17025:2017 | Accreditamento laboratori (raccomandato dall'Accordo) |
| D.Lgs 18/2023 | Qualità acque destinate al consumo umano |
| DM 174/2004 | Materiali a contatto con acqua potabile |
| DM 14/6/2017 | Acque calde sanitarie e legionella |
| Reg. CE 852/2004 | Igiene alimentare (rilevante per ristorazione) |
FAQ — Accordo Stato-Regioni 2015 #
L'Accordo Stato-Regioni 2015 ha forza di legge? #
No, non è una legge in senso stretto, ma è un atto della Conferenza Stato-Regioni che fissa il quadro tecnico per la materia. La sua applicazione diventa obbligatoria attraverso i provvedimenti regionali (DGR) e attraverso il richiamo che ne fanno le norme di rango legislativo come il D.Lgs 81/08 (rischio biologico) e il D.Lgs 18/2023 (acque potabili).
Dove posso scaricare il testo ufficiale dell'Accordo? #
Il testo è disponibile sul sito della Conferenza Stato-Regioni (statoregioni.it, Rep. atti 79/CSR del 7/5/2015) e sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 5 giugno 2015. Sul portale del Ministero della Salute e dell'ISS sono pubblicati documenti integrativi e i Rapporti annuali RIESST.
Quali sono le soglie UFC/L per un hotel? #
Per le strutture turistico-ricettive l'Allegato 3 prevede: < 1.000 UFC/L = controllo, 1.000-10.000 UFC/L = revisione del piano, > 10.000 UFC/L = bonifica immediata. Per la sola Legionella pneumophila SG1 alcune Regioni applicano soglie più stringenti. Vedi anche Soglie UFC/L legionella — cosa significano.
Quante volte all'anno devo fare l'analisi legionella in un hotel? #
L'Accordo non fissa un numero rigido ma raccomanda una frequenza minima annuale, da modulare in base al rischio. La prassi consolidata 2026 prevede frequenza semestrale per gli hotel, trimestrale per le RSA e annuale per i condomini, secondo le indicazioni dell'Allegato 1 e dei piani regionali.
Il laboratorio deve essere accreditato ACCREDIA? #
L'Accordo "raccomanda" ma non impone formalmente l'accreditamento ISO/IEC 17025. Tuttavia, un rapporto di prova non accreditato ha valore probatorio ridotto (Cassazione Penale sez. IV 2019) e molte ASL e ATS richiedono di fatto laboratori accreditati. In Italia operano ~270 laboratori ACCREDIA per legionella [fonte: banca dati ACCREDIA 2024].
Cosa succede se sforo la soglia di 10.000 UFC/L? #
Scatta la bonifica immediata (termica o chimica), la sospensione precauzionale dei punti critici, l'aggiornamento del DVR entro 30 giorni e il ricampionamento a 48-72 ore e a 30 giorni. Se vi sono utenti già esposti potenzialmente, va attivata una procedura di comunicazione e, in caso di casi clinici, la notifica all'ASL.
Per i condomini è obbligatorio il DVR Legionella? #
I condomini residenziali puri non hanno l'obbligo formale di DVR ex D.Lgs 81/08 perché non sono luoghi di lavoro. Tuttavia, l'amministratore ha un dovere di diligenza sulle parti comuni: l'Accordo SR 2015 suggerisce una valutazione tecnica annuale sull'impianto centralizzato. Diventa obbligatorio se vi sono lavoratori (es. portierato).
L'Accordo SR 2015 si applica anche agli studi odontoiatrici? #
Sì. I riuniti odontoiatrici producono aerosol respirabile attraverso turbine e siringhe acqua-aria. L'Accordo li classifica come strutture a rischio specifico e richiede valutazione del rischio, controllo del circuito idrico interno del riunito e analisi periodica.
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Team 123legionella
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