L'articolo 271 del D.Lgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio di esposizione ad agenti biologici (classificati in Allegato XLVI), individuare misure di prevenzione e protezione, formare i lavoratori e attuare la sorveglianza sanitaria laddove necessaria. Legionella pneumophila è classificata in gruppo 2 ai sensi dell'Allegato XLVI.
DETTAGLIO TECNICO
L'art. 271 stabilisce il legame normativo fra il rischio Legionella e gli obblighi del datore di lavoro: il documento di valutazione del rischio (DVR) deve trattare Legionella anche in attività non sanitarie ma con impianti idrosanitari, aeraulici o di processo che generano aerosol. Il mancato adempimento è sanzionato penalmente.
D.LGS 81/2008 ART. 271 (VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO) NELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO
L'articolo 271 diventa concreto quando l'RSPP aggiorna il DVR aziendale e deve decidere se la legionella va trattata come rischio specifico. La risposta è affermativa ogni volta che i lavoratori possono inalare aerosol da docce, torri evaporative, lavaggi ad alta pressione o umidificatori. Da qui discendono scelte operative e costi: campionamenti, manutenzioni, formazione degli addetti e, se il medico competente lo ritiene, sorveglianza sanitaria. Un'azienda di logistica con docce per il personale e un impianto di lavaggio automezzi, per esempio, inserisce nel DVR una sezione dedicata, con il programma di controllo degli spogliatoi, le istruzioni di manutenzione dell'impianto di lavaggio e i dispositivi di protezione per gli operatori esposti agli spruzzi.
Errori ed equivoci frequenti
- Confondere la valutazione dell'art. 271 con la comunicazione dell'art. 269, prevista per chi usa deliberatamente agenti biologici e non per l'esposizione legata agli impianti.
- Liquidare la legionella con una frase generica nel DVR, senza individuare impianti, mansioni esposte, misure adottate e modalità di verifica nel tempo.
SINONIMI E VARIANTI
- art. 271 TUSL
- D.Lgs 81 art. 271
FAQ: D.LGS 81/2008 ART. 271 (VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO)
- L'art. 271 obbliga a fare le analisi della legionella?
- L'articolo non prescrive analisi: impone di valutare il rischio e adottare misure adeguate. Il campionamento diventa necessario quando la valutazione individua impianti a rischio, e in quel caso frequenze e punti seguono le Linee guida nazionali del 2015. Un DVR che segnala docce o torri evaporative senza alcun controllo analitico è però difficile da difendere.
- Chi è responsabile della valutazione del rischio legionella in azienda?
- L'obbligo di valutazione spetta al datore di lavoro e non è delegabile, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. Nella pratica la valutazione viene elaborata con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente quando nominato e, se necessario, consulenti tecnici specializzati negli impianti idrici e aeraulici.
RIFERIMENTI ISTITUZIONALI
TERMINI CORRELATI
DALLA DEFINIZIONE ALL'INTERVENTO
Sopralluogo, valutazione del rischio, campionamento e referti accreditati ISO 11731 sul tuo impianto.