L'articolo 271 del D.Lgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio di esposizione ad agenti biologici (classificati in Allegato XLVI), individuare misure di prevenzione e protezione, formare i lavoratori e attuare la sorveglianza sanitaria laddove necessaria. Legionella pneumophila è classificata in gruppo 2 ai sensi dell'Allegato XLVI.
DETTAGLIO TECNICO
L'art. 271 stabilisce il legame normativo fra il rischio Legionella e gli obblighi del datore di lavoro: il documento di valutazione del rischio (DVR) deve trattare Legionella anche in attività non sanitarie ma con impianti idrosanitari, aeraulici o di processo che generano aerosol. Il mancato adempimento è sanzionato penalmente.
SINONIMI E VARIANTI
- art. 271 TUSL
- D.Lgs 81 art. 271
RIFERIMENTI ISTITUZIONALI
TERMINI CORRELATI
DALLA DEFINIZIONE ALL'INTERVENTO
Sopralluogo, valutazione del rischio, campionamento e referti accreditati ISO 11731 sul tuo impianto.