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Preventivo in 24 ore

Analisi Legionella Italia

Normativa

D.Lgs 81/2008 art. 271 (valutazione rischio biologico)

Articolo del Testo Unico Sicurezza che impone al datore di lavoro la valutazione del rischio biologico, inclusa l'esposizione a Legionella spp.

Riferimenti legislativi italiani ed europei, accordi Stato-Regioni, decreti, norme tecniche.

L'articolo 271 del D.Lgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio di esposizione ad agenti biologici (classificati in Allegato XLVI), individuare misure di prevenzione e protezione, formare i lavoratori e attuare la sorveglianza sanitaria laddove necessaria. Legionella pneumophila è classificata in gruppo 2 ai sensi dell'Allegato XLVI.

Approfondimento

DETTAGLIO TECNICO

L'art. 271 stabilisce il legame normativo fra il rischio Legionella e gli obblighi del datore di lavoro: il documento di valutazione del rischio (DVR) deve trattare Legionella anche in attività non sanitarie ma con impianti idrosanitari, aeraulici o di processo che generano aerosol. Il mancato adempimento è sanzionato penalmente.

Glossario

SINONIMI E VARIANTI

  • art. 271 TUSL
  • D.Lgs 81 art. 271
Fonti

RIFERIMENTI ISTITUZIONALI

Glossario

TERMINI CORRELATI

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