Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) istituisce l'obbligo di registrazione e valutazione delle sostanze chimiche immesse sul mercato europeo. Tutti i biocidi impiegati nelle bonifiche idriche (biossido di cloro, monoclorammine, perossido di idrogeno, sali d'argento, ipoclorito) devono essere registrati e accompagnati da scheda di sicurezza conforme.
DETTAGLIO TECNICO
Insieme al Regolamento Biocidi (UE) 528/2012, REACH disciplina l'intera filiera dei prodotti di disinfezione. Il responsabile tecnico delle bonifiche deve verificare che il principio attivo, il prodotto e il formulato siano autorizzati per il tipo di prodotto PT2 (disinfettanti per superfici) o PT5 (acqua potabile) come applicabile.
SINONIMI E VARIANTI
- REACH
- Reg. 1907/2006
RIFERIMENTI ISTITUZIONALI
TERMINI CORRELATI
DALLA DEFINIZIONE ALL'INTERVENTO
Sopralluogo, valutazione del rischio, campionamento e referti accreditati ISO 11731 sul tuo impianto.