Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) istituisce l'obbligo di registrazione e valutazione delle sostanze chimiche immesse sul mercato europeo. Per i biocidi impiegati nelle bonifiche idriche (biossido di cloro, monoclorammine, perossido di idrogeno, sali d'argento, ipoclorito) il riferimento principale è il Regolamento (UE) 528/2012 sui biocidi; REACH resta rilevante, tra l'altro, per le schede di dati di sicurezza.
DETTAGLIO TECNICO
Insieme al Regolamento Biocidi (UE) 528/2012, REACH disciplina l'intera filiera dei prodotti di disinfezione. Il responsabile tecnico delle bonifiche deve verificare che il principio attivo, il prodotto e il formulato siano autorizzati per il tipo di prodotto pertinente: PT2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali), PT5 (acqua potabile) o PT11 (preservanti per i sistemi di raffreddamento e di trattamento industriale, come le torri evaporative).
REGOLAMENTO REACH (CE) 1907/2006 NELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO
Il Regolamento REACH entra nelle decisioni del gestore quando si sceglie un prodotto per la disinfezione continua o per una bonifica d'urto. Il responsabile tecnico deve ottenere dal fornitore la scheda di dati di sicurezza aggiornata e controllare, alla luce del Regolamento (UE) 528/2012 sui biocidi, che il formulato possa essere legittimamente impiegato per l'uso previsto. Per l'RSPP la scheda è anche la base per valutare il rischio chimico degli addetti e definire i DPI. Un'impresa di manutenzione chiamata per una iperclorazione in un hotel consegna al committente la scheda del prodotto, la documentazione sull'autorizzazione come biocida e la procedura di neutralizzazione, allegate poi al registro dell'intervento.
Errori ed equivoci frequenti
- Ritenere che la registrazione REACH di una sostanza basti per usarla come disinfettante dell'acqua: occorre anche la conformità al Regolamento Biocidi per quell'impiego specifico.
- Archiviare schede di sicurezza vecchie o in lingua straniera, che non riportano informazioni aggiornate su pericoli, manipolazione e misure di primo soccorso.
- Travasare il prodotto in contenitori senza etichetta, rendendo impossibile agli addetti riconoscerlo e consultare rapidamente le indicazioni di sicurezza.
SINONIMI E VARIANTI
- REACH
- Reg. 1907/2006
FAQ: REGOLAMENTO REACH (CE) 1907/2006
- Cosa c'entra il REACH con la legionella?
- Il REACH regola come le sostanze chimiche vengono registrate, valutate, autorizzate o limitate in Europa, comprese quelle contenute nei disinfettanti per reti idriche e torri di raffreddamento. Chi esegue una bonifica deve disporre della scheda di dati di sicurezza del prodotto, mentre l'idoneità come disinfettante si verifica in base al Regolamento 528/2012.
- REACH e Regolamento Biocidi sono la stessa cosa?
- No. Il REACH riguarda le sostanze chimiche in generale e ne regola registrazione, valutazione e uso sicuro lungo la filiera. Il Regolamento (UE) 528/2012 si applica specificamente ai biocidi, cioè ai prodotti destinati a controllare organismi nocivi, e prevede l'approvazione dei principi attivi e l'autorizzazione dei prodotti per tipo di impiego.
RIFERIMENTI ISTITUZIONALI
TERMINI CORRELATI
DALLA DEFINIZIONE ALL'INTERVENTO
Sopralluogo, valutazione del rischio, campionamento e referti accreditati ISO 11731 sul tuo impianto.