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Analisi Legionella Italia

Normativa

Regolamento REACH (CE) 1907/2006(REACH)

Regolamento europeo su registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche; impatta la scelta dei biocidi utilizzati nelle bonifiche Legionella.

Riferimenti legislativi italiani ed europei, accordi Stato-Regioni, decreti, norme tecniche.

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) istituisce l'obbligo di registrazione e valutazione delle sostanze chimiche immesse sul mercato europeo. Per i biocidi impiegati nelle bonifiche idriche (biossido di cloro, monoclorammine, perossido di idrogeno, sali d'argento, ipoclorito) il riferimento principale è il Regolamento (UE) 528/2012 sui biocidi; REACH resta rilevante, tra l'altro, per le schede di dati di sicurezza.

Approfondimento

DETTAGLIO TECNICO

Insieme al Regolamento Biocidi (UE) 528/2012, REACH disciplina l'intera filiera dei prodotti di disinfezione. Il responsabile tecnico delle bonifiche deve verificare che il principio attivo, il prodotto e il formulato siano autorizzati per il tipo di prodotto pertinente: PT2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali), PT5 (acqua potabile) o PT11 (preservanti per i sistemi di raffreddamento e di trattamento industriale, come le torri evaporative).

In pratica

REGOLAMENTO REACH (CE) 1907/2006 NELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il Regolamento REACH entra nelle decisioni del gestore quando si sceglie un prodotto per la disinfezione continua o per una bonifica d'urto. Il responsabile tecnico deve ottenere dal fornitore la scheda di dati di sicurezza aggiornata e controllare, alla luce del Regolamento (UE) 528/2012 sui biocidi, che il formulato possa essere legittimamente impiegato per l'uso previsto. Per l'RSPP la scheda è anche la base per valutare il rischio chimico degli addetti e definire i DPI. Un'impresa di manutenzione chiamata per una iperclorazione in un hotel consegna al committente la scheda del prodotto, la documentazione sull'autorizzazione come biocida e la procedura di neutralizzazione, allegate poi al registro dell'intervento.

Errori ed equivoci frequenti

  • Ritenere che la registrazione REACH di una sostanza basti per usarla come disinfettante dell'acqua: occorre anche la conformità al Regolamento Biocidi per quell'impiego specifico.
  • Archiviare schede di sicurezza vecchie o in lingua straniera, che non riportano informazioni aggiornate su pericoli, manipolazione e misure di primo soccorso.
  • Travasare il prodotto in contenitori senza etichetta, rendendo impossibile agli addetti riconoscerlo e consultare rapidamente le indicazioni di sicurezza.
Glossario

SINONIMI E VARIANTI

  • REACH
  • Reg. 1907/2006
Domande frequenti

FAQ: REGOLAMENTO REACH (CE) 1907/2006

Cosa c'entra il REACH con la legionella?
Il REACH regola come le sostanze chimiche vengono registrate, valutate, autorizzate o limitate in Europa, comprese quelle contenute nei disinfettanti per reti idriche e torri di raffreddamento. Chi esegue una bonifica deve disporre della scheda di dati di sicurezza del prodotto, mentre l'idoneità come disinfettante si verifica in base al Regolamento 528/2012.
REACH e Regolamento Biocidi sono la stessa cosa?
No. Il REACH riguarda le sostanze chimiche in generale e ne regola registrazione, valutazione e uso sicuro lungo la filiera. Il Regolamento (UE) 528/2012 si applica specificamente ai biocidi, cioè ai prodotti destinati a controllare organismi nocivi, e prevede l'approvazione dei principi attivi e l'autorizzazione dei prodotti per tipo di impiego.
Fonti

RIFERIMENTI ISTITUZIONALI

Glossario

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