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Analisi Legionella Italia
Linee guidaVigente12 giugno 2017

Linee guida Regione Emilia-Romagna per la sorveglianza e il controllo della legionellosi (DGR 828/2017)

La delibera di Giunta n. 828 del 12 giugno 2017: notifiche in 48 e 24 ore, case manager, laboratori Arpae, tabelle di intervento in presenza di casi e impianti a tolleranza zero negli ospedali.

Punti chiave

  • Atto: DGR n. 828 del 12 giugno 2017, BURERT n. 167 del 19 giugno 2017 (parte seconda); aggiorna i criteri tecnici della DGR 1115 del 2008.
  • Ambito ampio: abitazioni, strutture collettive, turistico-ricettive e termali, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, impianti sportivi, locali commerciali, fiere ed esposizioni.
  • Il medico segnala il caso sospetto o confermato al Dipartimento di Sanità Pubblica entro 48 ore; i casi legati a strutture ricettive, termali, collettive o sanitarie e i cluster vanno inseriti nel sistema regionale entro 24 ore.
  • Ogni caso ha un case manager; i campioni ambientali vanno ai laboratori integrati Arpae di Reggio Emilia e Bologna, quelli clinici al riferimento regionale del Policlinico di Modena.
  • In presenza di casi, oltre 10.000 UFC/L nella rete idrica: disinfezione e sostituzione dei terminali positivi; oltre 100.000 UFC/L in una torre evaporativa: fermo dell’impianto.
  • Tolleranza zero (Legionella non rilevabile in coltura) per reparti con pazienti ad altissimo rischio, vasche per il parto in acqua, impianti di acque termali e UTA con umidificazione.
  • I regolamenti comunali devono conformarsi alle Linee guida, così che i controlli siano omogenei in tutta la regione.

In Emilia-Romagna il riferimento è la DGR n. 828 del 12 giugno 2017, che approva le Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi. Il testo integra le Linee guida nazionali 2015 con regole regionali precise: tempi di notifica, figura del case manager, rete dei laboratori Arpae e tabelle di intervento da applicare quando a un impianto sono collegati casi di malattia.

Rispetto ad altre Regioni, il documento emiliano-romagnolo è molto orientato alla sorveglianza: descrive passo per passo cosa fanno il medico, il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) e il laboratorio. Per il gestore questo significa sapere in anticipo cosa verrà chiesto dopo una notifica e con quali tempi.

L’atto e il suo ambito

La delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 19 giugno 2017, parte seconda, con le Linee guida come allegato. Aggiorna i criteri tecnici della precedente DGR 1115 del 2008, i cui obiettivi restano validi. La delibera stabilisce che i regolamenti comunali dovranno conformarsi alle Linee guida.

  • Abitazioni e condomini con impianti centralizzati.
  • Strutture a uso collettivo, impianti sportivi, locali commerciali, fiere ed esposizioni.
  • Strutture turistico-ricettive e stabilimenti termali, numerosi sulla riviera romagnola e nell’Appennino.
  • Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le CRA per anziani.
  • Luoghi di lavoro con torri evaporative, condensatori evaporativi o altre fonti di acqua nebulizzata.

Nei luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti ad acqua nebulizzata, le Linee guida ricordano che la valutazione del rischio è obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/2008. Per le altre strutture con impianti a rischio va comunque eseguita e aggiornata periodicamente.

Notifica e indagine: la sequenza dei tempi

La parte più caratteristica del documento è la catena della sorveglianza. Ogni passaggio ha un termine e un modulo, così il DSP può collegare rapidamente un caso a una struttura e avviare l’indagine ambientale.

  1. Entro 48 ore: il medico segnala il caso sospetto o confermato al DSP dell’Azienda USL, con la scheda di segnalazione delle malattie infettive.
  2. Entro 24 ore: il DSP inserisce nel sistema regionale delle malattie infettive i casi singoli collegati a strutture turistico-ricettive, termali, collettive, sanitarie o socio-sanitarie.
  3. Entro 24 ore: segnalazione dei cluster, anche solo sospetti, con le schede regionali dedicate; per i focolai in ambito assistenziale è prevista una relazione finale.
  4. Entro due settimane dalla notifica di un cluster: relazione preliminare; dopo sei settimane complessive: relazione finale.
  5. Entro 6 mesi: completamento dei dati della scheda di sorveglianza.

Ogni caso è seguito da un case manager che coordina indagine epidemiologica e ambientale. I campioni ambientali sono analizzati dalla sezione Arpae competente e dai laboratori integrati di Reggio Emilia e Bologna, con Bologna nel ruolo di coordinamento; i ceppi clinici fanno capo al laboratorio regionale del Policlinico di Modena e, se necessario, al laboratorio nazionale dell’ISS.

Le tabelle di intervento in presenza di casi

Le Linee guida nazionali 2015 fissano le fasce 100, 1.000 e 10.000 UFC/L per la gestione ordinaria. Il documento regionale aggiunge tabelle per i provvedimenti quando all’impianto sono associati uno o più casi, con azioni più severe e distinte per tipo di impianto.

Rete idrica calda e fredda

  • Fino a 1.000 UFC/L: verificare le misure di controllo previste dalla valutazione del rischio, ricampionare e disinfettare se la positività è confermata.
  • Da 1.001 a 10.000 UFC/L: disinfezione, revisione della valutazione del rischio e nuovo campionamento dopo l’intervento.
  • Oltre 10.000 UFC/L: disinfezione con sostituzione dei terminali positivi, revisione della valutazione del rischio e campionamento di verifica.

Torri evaporative e condensatori evaporativi

  • Fino a 1.000 UFC/L: verifica delle pratiche di controllo in uso.
  • Da 1.001 a 10.000 UFC/L: ricampionamento dopo aver aumentato il dosaggio del biocida; disinfezione se il dato è confermato.
  • Da 10.001 a 100.000 UFC/L: disinfezione con biocida adeguato e revisione della valutazione del rischio.
  • Oltre 100.000 UFC/L: fermo dell’impianto e disinfezione; il riavvio è ammesso solo con esiti sotto 1.000 UFC/L.

Pulizia, trattamento biocida e campionamenti per mantenere torri e condensatori sotto le soglie di fermo impianto.

Protocollo annuale per le torri evaporative

Esempio: una CRA di 80 posti letto in provincia di Bologna

Esempio: una casa residenza per anziani con 80 posti letto riceve dal DSP la comunicazione di un caso in un ospite. L’Azienda USL preleva campioni dalle docce del reparto e dal ricircolo prima di ogni intervento. Il referto indica 4.000 UFC/L su due docce: secondo la tabella regionale per la rete idrica servono disinfezione, revisione della valutazione del rischio e campioni dopo l’intervento.

Se lo stesso valore fosse emerso in un controllo di routine, senza casi associati, la struttura avrebbe applicato le fasce delle Linee guida 2015 e il criterio del 20% dei campioni positivi. La presenza del caso sposta la gestione sulla tabella regionale più severa: per questo la valutazione del rischio di una struttura socio-sanitaria deve prevedere entrambi gli scenari.

Protocolli rinforzati per ospiti fragili, frequenze di campionamento e responsabilità documentali.

Valutazione del rischio per RSA e strutture sanitarie

Checklist per i gestori in Emilia-Romagna

  1. Verificare se il regolamento del proprio Comune richiama la DGR 828/2017 e contiene prescrizioni aggiuntive.
  2. Avere una valutazione del rischio aggiornata, con schema dell’impianto e punti critici individuati.
  3. Indicare nel piano chi contatta il DSP e chi accompagna il personale dell’Azienda USL durante il sopralluogo.
  4. Predisporre una procedura che vieti disinfezioni straordinarie prima dei prelievi ufficiali, salvo diversa indicazione del DSP.
  5. Per torri evaporative e UTA con umidificazione, tenere registri di pulizia, dosaggio del biocida ed esiti analitici.
  6. Usare un laboratorio che applica la UNI EN ISO 11731:2017; il testo regionale cita ancora le edizioni precedenti della norma, oggi superate.
  7. Controllare la temperatura dell’acqua fredda: oltre 20 °C le Linee guida chiedono di indagarne le cause.

Restano fermi gli obblighi nazionali: valutazione del rischio biologico del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, obbligo non delegabile in cui l’RSPP collabora, e valore di parametro di 1.000 UFC/L per Legionella nei sistemi di distribuzione domestici previsto dal D.Lgs. 18/2023.

Campionamenti e valutazione del rischio per strutture sanitarie, ricettive e industriali di Bologna e provincia.

Analisi legionella a Bologna

Verifica di impianti e documentazione secondo la DGR 828/2017 e le Linee guida nazionali 2015.

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FAQ

Domande frequenti

  • La DGR 828/2017 sostituisce le Linee guida nazionali 2015?

    No. La delibera recepisce l’impostazione delle Linee guida nazionali del 7 maggio 2015 e la integra con regole regionali su sorveglianza, notifiche, laboratori e provvedimenti in presenza di casi. Per la gestione ordinaria valgono le fasce nazionali 100, 1.000 e 10.000 UFC/L; quando a un impianto sono associati casi si applicano le tabelle regionali, più severe.

  • Entro quanto tempo va segnalato un caso di legionellosi in Emilia-Romagna?

    Il medico che pone il sospetto o la diagnosi deve segnalarlo al Dipartimento di Sanità Pubblica entro 48 ore. Il DSP inserisce entro 24 ore nel sistema regionale i casi collegati a strutture ricettive, termali, collettive, sanitarie o socio-sanitarie e i cluster anche solo sospetti. Il gestore della struttura viene contattato nell’ambito dell’indagine che segue.

  • Cosa significa tolleranza zero per una struttura sanitaria?

    Le Linee guida regionali chiedono che in alcuni impianti Legionella non sia rilevabile con il metodo colturale: reparti con pazienti ad altissimo rischio, vasche per il parto in acqua, impianti di acque termali e UTA con umidificazione dell’aria. In questi casi non esiste una soglia tollerata: qualsiasi esito positivo impone un intervento immediato e una verifica analitica successiva.

  • Una torre evaporativa positiva deve essere fermata?

    Dipende dalla concentrazione e dalla presenza di casi. Con casi associati, la tabella regionale prevede il fermo dell’impianto oltre 100.000 UFC/L, con riavvio solo dopo disinfezione ed esiti sotto 1.000 UFC/L. Tra 10.001 e 100.000 UFC/L sono richieste disinfezione e revisione della valutazione del rischio; sotto questa fascia si rafforza il trattamento e si ricampiona.

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