Punti chiave
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023 e in vigore dal 21 marzo 2023, recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184.
- L'approccio basato sul rischio ha tre livelli: aree di captazione, sistema di fornitura e sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari.
- Il gestore della distribuzione idrica interna è chi risponde della rete tra punto di consegna e punto d'uso: proprietario, titolare, amministratore, direttore o soggetto delegato.
- Gli edifici prioritari sono grandi immobili a uso non domestico con molti utenti esposti, classificati nell'Allegato VIII.
- Prima valutazione del rischio della rete interna entro il 12 gennaio 2029, poi riesame ogni sei anni (art. 6, comma 8).
- Legionella è tra i parametri dell'Allegato I, Parte D, con valore di parametro inferiore a 1.000 UFC/L.
- Il metodo è quello del Rapporto ISTISAN 22/32 dell'Istituto Superiore di Sanità (art. 9, comma 2).
Se gestite un ospedale, una RSA, un hotel, una scuola o una palestra, il D.Lgs. 18/2023 vi chiede di valutare il rischio della rete idrica interna, Legionella compresa. La prima valutazione va completata entro il 12 gennaio 2029 e riesaminata ogni sei anni. L'autorità sanitaria può però chiederne conto in qualsiasi momento.
Il decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 6 marzo 2023 ed è in vigore dal 21 marzo 2023. Recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184 e prende il posto della disciplina del D.Lgs. 31/2001. Questa scheda si concentra sugli obblighi per gli edifici; la cornice europea è trattata nella scheda sulla direttiva.
Chi è obbligato: il gestore della distribuzione idrica interna
L'art. 2, comma 1, lettera q, definisce il gestore della distribuzione idrica interna. È il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche delegato o appaltato, responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua.
In pratica il decreto guarda a chi ha il controllo della rete a valle del contatore, non a chi la usa. In un hotel è di norma il gestore della struttura; in una RSA l'ente titolare; in un edificio pubblico l'amministrazione proprietaria o chi ne ha la gestione. Un contratto di manutenzione affidato a terzi non trasferisce automaticamente la responsabilità.
Quali edifici sono prioritari
Secondo l'art. 2, comma 1, lettera i, gli edifici o locali prioritari sono immobili di grandi dimensioni, a uso diverso dal domestico, prevalentemente destinati al pubblico, con un numero elevato di utenti potenzialmente esposti ai rischi legati all'acqua. L'Allegato VIII li suddivide in classi di strutture prioritarie; quelle che seguono sono le tipologie principali, da verificare sul testo vigente dell'allegato.
- Strutture sanitarie e socio-sanitarie, con o senza degenza: ospedali, cliniche, RSA, ambulatori.
- Strutture ricettive: alberghi, campeggi e simili.
- Strutture per sport e benessere: palestre, centri sportivi e natatori, centri benessere.
- Scuole, caserme, istituti penitenziari e altri edifici collettivi.
- Ristorazione collettiva e mense aziendali.
- Navi, stazioni e aeroporti.
Cosa chiede l'art. 9 per la rete interna
L'art. 9 descrive il contenuto dell'obbligo. Il gestore valuta e gestisce il rischio del sistema di distribuzione interno, considerando i parametri dell'Allegato I, Parte D, e adotta misure preventive e correttive proporzionate al rischio. Il riferimento metodologico è il Rapporto ISTISAN 22/32 dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Comma 1: valutazione e gestione del rischio nelle strutture prioritarie dell'Allegato VIII, con misure preventive e correttive.
- Comma 2: principi del Rapporto ISTISAN 22/32, Linee guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari.
- Comma 3: se ai punti d'uso le non conformità dipendono dalla rete interna o dalla sua manutenzione, si applicano le misure correttive dell'art. 15.
- Comma 4: Regioni e Province autonome promuovono la formazione di gestori, idraulici e altri professionisti del settore.
L'art. 6, comma 9, aggiunge un dovere spesso trascurato: il gestore deve dimostrare su richiesta il rispetto dell'art. 9 e conservare la documentazione. Il 2029 è quindi la scadenza della prima valutazione formale, non il momento in cui iniziare a tenere i registri.
Legionella: valore di parametro e soglie delle Linee guida
Nell'Allegato I, Parte D, Legionella spp. ha un valore di parametro inferiore a 1.000 UFC/L, stabilito ai fini degli artt. 9 e 15. Accanto c'è il piombo, l'altro parametro tipico delle reti interne. Il valore di parametro non sostituisce le fasce delle Linee guida 2015: le due cose servono a scopi diversi e vanno lette insieme.
- Fonte: D.Lgs. 18/2023, Allegato I Parte D / Linee guida Stato-Regioni 7 maggio 2015.
- Natura: valore di parametro di legge / fasce di intervento tecniche.
- Numero chiave: 1.000 UFC/L / 100, 1.000 e 10.000 UFC/L con il criterio del 20% di campioni positivi.
- Ambito: rete interna degli edifici prioritari / tutti gli impianti che producono aerosol, comprese torri evaporative.
- Conseguenza del superamento: misure correttive dell'art. 15 / verifica, revisione della valutazione, disinfezione secondo la fascia.
Esempio: in una RSA un campione a 1.500 UFC/L supera il valore di parametro del decreto. Per le Linee guida 2015 cade nella fascia 1.001-10.000 UFC/L: se i positivi superano il 20% dei campioni servono disinfezione e revisione della valutazione. Il registro deve documentare entrambe le letture e le azioni scelte.
Come si leggono le fasce in UFC/L e il criterio dei campioni positivi.
Linee guida 2015: la tabella degli interventi per concentrazioneScadenze e correttivo 2025
L'art. 6 distribuisce le valutazioni tra soggetti diversi, con scadenze proprie. Per un edificio prioritario conta l'ultima, ma conoscere le altre aiuta a capire chi fa cosa lungo la filiera.
- 21 marzo 2023: entrata in vigore del D.Lgs. 18/2023.
- 19 luglio 2025: entrata in vigore del D.Lgs. 19 giugno 2025 n. 102, correttivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2025, che sostituisce gli Allegati da I a IX e modifica, tra l'altro, le sanzioni dell'art. 23.
- 12 luglio 2027: prima valutazione del rischio delle aree di captazione, a cura di Regioni e Province autonome.
- 12 gennaio 2029: prima valutazione del rischio del sistema di fornitura, a cura dei gestori idro-potabili.
- 12 gennaio 2029: prima valutazione del rischio della rete interna degli edifici prioritari, a cura dei gestori della distribuzione idrica interna; poi riesame ogni sei anni.
Da dove partire
- Verificare se l'edificio rientra in una classe dell'Allegato VIII e chi è formalmente il gestore della distribuzione idrica interna.
- Raccogliere schemi della rete, materiali, accumuli, sistemi di trattamento e punti d'uso.
- Impostare la valutazione secondo il Rapporto ISTISAN 22/32, integrando la valutazione legionella già fatta con le Linee guida 2015.
- Definire punti di prelievo e frequenze per Legionella e piombo, con analisi da laboratorio accreditato.
- Conservare tutto in un fascicolo pronto da mostrare all'autorità sanitaria su richiesta.
Come scegliere i punti di prelievo di una rete interna e documentarli.
Mappare i punti di campionamento in base al rischioPerché l'Unione ha inserito Legionella tra i parametri e cosa chiede agli Stati membri.
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Prenota un sopralluogo per la rete interna del tuo edificio prioritarioDomande frequenti
La scadenza del 12 gennaio 2029 significa che fino ad allora non serve fare nulla?
No. Il 2029 è il termine per la prima valutazione formale del rischio della rete interna. Nel frattempo valgono le Linee guida 2015, gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 verso i lavoratori e il dovere di fornire acqua conforme ai punti d'uso. L'art. 6, comma 9, consente inoltre all'autorità sanitaria di chiedere in ogni momento la documentazione.
Chi è il gestore della distribuzione idrica interna in un hotel in affitto?
La definizione dell'art. 2 include proprietario, titolare, amministratore, direttore o soggetto delegato responsabile della rete interna. In un hotel condotto in affitto di solito è il gestore dell'attività, che controlla l'uso quotidiano dell'impianto. Conviene chiarirlo per iscritto nel contratto, specificando chi esegue manutenzioni straordinarie e chi tiene il fascicolo della valutazione.
Il valore di 1.000 UFC/L sostituisce le soglie delle Linee guida 2015?
No. Il valore inferiore a 1.000 UFC/L dell'Allegato I, Parte D, è un valore di parametro di legge per la rete interna degli edifici prioritari. Le fasce delle Linee guida 2015 indicano invece quali interventi adottare in base alla concentrazione e alla percentuale di campioni positivi. Un piano ben fatto usa entrambi i riferimenti.
Cosa ha cambiato il D.Lgs. 102/2025?
Il D.Lgs. 19 giugno 2025 n. 102, in vigore dal 19 luglio 2025, è un decreto integrativo e correttivo. Ha sostituito gli Allegati da I a IX, aggiunto definizioni e modificato diverse sanzioni dell'art. 23. Legionella resta nella Parte D dell'Allegato I con valore inferiore a 1.000 UFC/L. Per gli importi delle sanzioni va consultato il testo vigente su Normattiva.
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Applichiamo questo riferimento normativo sul campo nelle principali città servite, con il supporto delle ASL/ATS competenti per territorio.