Punti chiave
- Adottata il 16 dicembre 2020 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 435 del 23 dicembre 2020; rifonde e sostituisce la direttiva 98/83/CE.
- Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 12 gennaio 2023; l'Italia lo ha fatto con il D.Lgs. 18/2023.
- L'approccio basato sul rischio copre tutta la filiera: aree di captazione, sistema di fornitura e sistemi di distribuzione domestici.
- L'art. 10 chiede la valutazione del rischio delle reti interne e, per Legionella, misure che riguardino almeno gli edifici prioritari.
- Nell'Allegato I, Parte D, Legionella ha un valore di parametro inferiore a 1.000 UFC/L e il piombo di 10 µg/L.
- Scadenze europee: 12 luglio 2027 per le aree di captazione, 12 gennaio 2029 per sistema di fornitura e reti domestiche.
La Direttiva (UE) 2020/2184 ha spostato il controllo dell'acqua potabile fino al rubinetto. Oltre all'acquedotto, gli Stati membri devono valutare il rischio delle reti interne degli edifici, dove Legionella trova le condizioni per crescere. Il testo si rivolge agli Stati: per i gestori italiani gli obblighi concreti stanno nel D.Lgs. 18/2023.
Questa scheda spiega la logica europea: perché Legionella, cosa chiede l'art. 10 e quali margini ha ogni Paese. Le regole operative per gli edifici italiani, con definizioni e scadenze nazionali, sono nella scheda del D.Lgs. 18/2023.
Perché Legionella è entrata nella direttiva
La direttiva 98/83/CE non includeva Legionella tra i parametri. Il considerando 19 della nuova direttiva spiega il cambio: nell'Unione Legionella causa il carico sanitario più elevato tra tutti i patogeni trasmessi dall'acqua. Si trasmette attraverso i sistemi di acqua calda per inalazione, ad esempio durante la doccia.
Lo stesso considerando osserva che imporre il monitoraggio in tutti gli edifici sarebbe sproporzionato. Una valutazione del rischio è più adatta, con attenzione agli edifici prioritari come ospedali, scuole e case di riposo. Da qui nasce la struttura dell'art. 10.
La filiera dell'acqua in tre livelli
L'approccio basato sul rischio dell'art. 7 divide la filiera in tre segmenti, ciascuno con responsabilità e scadenze proprie. Il terzo livello è quello che riguarda direttamente hotel, strutture sanitarie e grandi edifici.
- Aree di captazione dei punti di prelievo: prima valutazione entro il 12 luglio 2027, poi riesame a intervalli non superiori a sei anni.
- Sistema di fornitura, dal prelievo alla consegna: prima valutazione entro il 12 gennaio 2029.
- Sistemi di distribuzione domestici, cioè tubazioni, raccordi e apparecchi tra rubinetti e rete di distribuzione quando non sono di competenza del fornitore: prima valutazione entro il 12 gennaio 2029.
Cosa chiede l'art. 10 sulle reti interne
L'art. 10 è il cuore della direttiva per la legionella. Prevede due componenti: un'analisi generale dei rischi potenziali, che non esamina i singoli edifici, e il monitoraggio dei parametri della Parte D dove sono stati individuati rischi specifici. Per Legionella e piombo gli Stati possono concentrare il monitoraggio sugli edifici prioritari.
- Paragrafo 1: valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, con analisi generale e monitoraggio mirato.
- Paragrafo 2: misure per ridurre i rischi emersi; per Legionella le misure riguardano almeno gli edifici prioritari.
- Paragrafo 3, lettera e: per Legionella, misure di controllo e gestione efficaci e proporzionate al rischio, per prevenire e affrontare possibili focolai.
- Paragrafo 3, lettera f: per il piombo, sostituzione dei componenti in piombo nelle reti esistenti, se economicamente e tecnicamente fattibile.
- Paragrafo 3, altre lettere: incoraggiare i proprietari a valutare le proprie reti, informare consumatori e proprietari, formare idraulici e installatori.
L'art. 14 collega i valori della Parte D alle azioni correttive: se non sono rispettati, le misure includono quelle dell'art. 10, paragrafo 3. La direttiva, quindi, non prescrive un protocollo di bonifica. Lascia agli Stati la scelta degli strumenti, purché efficaci e proporzionati.
Valori di parametro della Parte D
- Legionella: valore di parametro inferiore a 1.000 UFC/L nei sistemi di distribuzione domestici.
- Piombo: 10 µg/L nei sistemi di distribuzione domestici; il valore di 5 µg/L resta un obiettivo per queste reti, secondo il considerando 6.
- Uso dei valori: base per la valutazione del rischio dell'art. 10 e per le azioni correttive dell'art. 14.
Esempio: un gruppo alberghiero con strutture in Italia e in Spagna applica lo stesso valore europeo di 1.000 UFC/L in entrambi i Paesi. Le fasce di intervento, i laboratori riconosciuti e le autorità di controllo cambiano invece da Paese a Paese. Un piano di gruppo unico deve quindi avere un allegato nazionale per ogni struttura.
Recepimento e tempi
Una direttiva vincola gli Stati sul risultato, non sui mezzi. Ogni Paese decide chi è il soggetto obbligato, come individuare gli edifici prioritari e quali sanzioni applicare. Per questo, nella pratica, un gestore italiano deve leggere il decreto nazionale, mentre la direttiva serve a capirne la logica e a interpretarlo nei casi dubbi.
- 16 dicembre 2020: adozione della direttiva da parte di Parlamento europeo e Consiglio.
- 23 dicembre 2020: pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 435.
- 12 gennaio 2023: termine di recepimento per gli Stati membri; la direttiva 98/83/CE cessa di applicarsi dal giorno successivo.
- 21 marzo 2023: entrata in vigore in Italia del D.Lgs. 18/2023, poi corretto dal D.Lgs. 102/2025.
- 12 luglio 2027 e 12 gennaio 2029: prime valutazioni del rischio previste dall'art. 7.
La direttiva contiene anche capitoli che non riguardano la legionella, come i requisiti minimi per i materiali a contatto con l'acqua, una lista di controllo per sostanze emergenti, l'accesso all'acqua e l'informazione al pubblico. Per la gestione della legionella contano soprattutto gli artt. 7, 10 e 14 e la Parte D dell'Allegato I.
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UNI EN 806: la norma tecnica sugli impianti idrici degli edificiPrezzi indicativi di campionamento e analisi secondo UNI EN ISO 11731:2017.
Quanto costa un'analisi legionella per la rete internaDomande frequenti
La direttiva si applica direttamente al mio hotel?
No. Una direttiva vincola gli Stati membri, che la traducono in norme nazionali. In Italia gli obblighi per i gestori derivano dal D.Lgs. 18/2023, che individua il gestore della distribuzione idrica interna e gli edifici prioritari. La direttiva resta utile per interpretare il decreto e per i gruppi che operano in più Paesi dell'Unione.
Il valore di 1.000 UFC/L è un limite oltre il quale l'acqua non è potabile?
È un valore di parametro della Parte D, pensato per la valutazione del rischio delle reti interne e per far scattare azioni correttive proporzionate. La direttiva non prevede un protocollo unico di intervento: lascia agli Stati la scelta delle misure. In Italia le azioni si definiscono anche con le fasce delle Linee guida 2015, che partono da 100 UFC/L.
Perché la direttiva parla di edifici prioritari?
Perché monitorare Legionella in ogni edificio sarebbe sproporzionato, come riconosce il considerando 19. L'art. 10 consente agli Stati di concentrare il monitoraggio di Legionella e piombo sugli edifici prioritari e chiede che le misure contro Legionella riguardino almeno questi edifici. Sono grandi edifici non residenziali con molti utenti esposti, come ospedali, scuole e case di riposo.
Le scadenze europee coincidono con quelle italiane?
Sì per le valutazioni del rischio. Il D.Lgs. 18/2023 riprende il 12 luglio 2027 per le aree di captazione e il 12 gennaio 2029 per sistema di fornitura e reti interne degli edifici prioritari, con riesame ogni sei anni. In Italia, inoltre, il decreto indica il metodo da seguire per le reti interne: il Rapporto ISTISAN 22/32.
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